STATUTI

Capitolo 1: Natura e scopo della società

 

Articolo 1: Costituzione

  1. Sotto la denominazione "Circolo Giovani Giuristi Zurigo" è stata costituita fra gli studenti ticinesi presso la facoltà di diritto dell’Università di Zurigo un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo e regolata dal presente statuto.
  2. Il Circolo non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale.

Articolo 2: Natura e sede della società

  1. Il Circolo si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci e di mantenere saldi i legami con chi ha già terminato gli studi. In particolare il Circolo si prefigge lo scopo di aiutare le matricole nella loro integrazione nella realtà universitaria e di organizzare regolari incontri con i laureati.
  2. La sede sociale si trova presso il domicilio del segretario a Zurigo.

Capitolo 2: Soci e tasse sociali

 

Articolo 3: Soci

 

Il Circolo si compone di soci junior, soci senior e soci onorari.

 

Articolo 4: Soci junior

  1. Possono far parte del Circolo quali soci junior le studentesse e gli studenti e che soddisfano alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:
    a. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
    b. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
    e inoltre:
    c. sono regolarmente immatricolati presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Zurigo.
  2. In casi speciali l'Assemblea può ammettere, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 5: Soci senior

  1. Possono far parte del Circolo quali soci senior le studentesse e gli studenti e che soddisfano alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:
    a. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
    b. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
    e inoltre alternativamente:
    c. hanno ottenuto la licenza presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Zurigo;
    d. hanno ottenuto il bachelor of law o il master of law presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Zurigo
  2. In casi speciali l'Assemblea può ammettere, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 6: Soci onorari

  1. Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dal Circolo come pure le persone che con la loro attività si sono adoperate in maniera significativa in favore degli studenti di diritto. Si è soci onorari illimitatamente.
  2. L'Assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Comitato.
  3. I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio senior.

Articolo 7: Quote e tasse sociali

  1. Il versamento delle quote sociali è condizione essenziale per l'iscrizione dei soci.
  2. La quota sociale dei soci senior può essere superiore a quella dei soci junior.
  3. Le quote sociali vengono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro, vengono fissate dal Comitato.
  4. I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.
  5. I soci eletti a membri di Comitato sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Articolo 8: Dimissioni ed esclusioni

  1. I soci che causano pregiudizio al Circolo o che non ne rispettano lo statuto vengono radiati su decisione dell'Assemblea. Tale decisione può avvenire senza fornire una motivazione al diretto interessato.
  2. La quota annuale deve essere versata entro la fine dell'anno del semestre invernale. Dopo tale termine il socio viene automaticamente dichiarato dimissionario.

Capitolo 3: Patrimonio sociale

 

Articolo 9: Costituzione

 

Il patrimonio sociale del Circolo è costituito dalle quote sociali, da eventuali offerte o donazioni da parte di terzi, nonché dai ricavi delle manifestazioni e da quanto contenuto in un’eventuale magazzino del Circolo.

 

Articolo 10: Gestione del patrimonio

  1. Per obbligare validamente il Circolo sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Comitato.
  2. Il comitato può concedere procure speciali ad un suo membro per il disbrigo di negozi ordinari.

Capitolo 4: Organi della società

 

Articolo 11: Struttura del Circolo

 

Gli organi del Circolo sono:

  1. l'Assemblea generale;
  2. il Comitato;
  3. i Revisori dei conti.

Articolo 12: Assemblea generale

  1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.
  2. Riunioni:
    a. Essa si riunisce ordinariamente una volta per anno.
    b. L'Assemblea è convocata dal Comitato. Eventuali trattande inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Comitato al più tardi una settimana prima dell'Assemblea. Il Comitato pubblica sull'Organo ufficiale l'ordine del giorno definitivo e la convocazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. L'ordine del giorno viene trasmesso almeno 24 ore prima dell'Assemblea tramite posta elettronica.
    c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Comitato o 1/5 dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.
    d. L'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza di 1/4 dei soci. Per revisioni totali o parziali dello statuto è necessario 1/2 dei soci. Qualora il quorum non venisse raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea è convocata 15 minuti più tardi. In questo caso essa è valida e abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Comitato o di 1/5 dei soci presenti in Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione l'esito è pari allora varrà doppio il voto del presidente in carica. Per l'approvazione o il rifiuto di temi in votazione vale generalmente la maggioranza semplice, tranne nei casi specifici menzionati dal presente statuto. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido.
    e. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e il Circolo.
  3. Compiti:
    a. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei revisori e dei conti d'esercizio.
    b. Adozione o modifica degli Statuti.
    c. Eventuale espulsione di un socio.
    d. Nomina dei soci onorari.
    e. Tutte le decisioni al paragrafo 3 vanno prese a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Articolo 13: Comitato

  1. Il Comitato è un organo collegiale composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea generale. Le candidature devono pervenire al Comitato per iscritto o in forma elettronica al più tardi due giorni prima dell'Assemblea. Nel caso vi siano più di sette candidati si deve ricorrere ad una elezione tramite scrutinio segreto.
  2. La nomina dei membri del Comitato e dei Revisori dei Conti avviene per maggioranza semplice dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l’iscrizione quale regolare trattanda proposta da socio.
  3. Il Comitato resta in carica un anno ed è rieleggibile illimitatamente.
  4. A elezione avvenuta il nuovo Comitato propone all'Assemblea un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Responsabile Comunicazioni e da uno a quattro Consiglieri. Tutte le cariche sono cumulabili ad eccezione di quelle di Presidente, Segretario e Cassiere. Nel caso in cui il Comitato non si accordi per il Presidente, questo viene scelto dall'Assemblea tramite scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti.
  5. Per obbligare validamente il Circolo sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Comitato.
  6. Il Comitato può adottare indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l’attività. Di regola le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Valgono i seguenti punti:
    a. È delegata al Comitato (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.
    b. Lo stesso Comitato ha la facoltà di scioglierle quando riterrà esaurita la loro funzione.
  8. Il Comitato convoca l'Assemblea.

Articolo 14: Compiti dei membri del Comitato

  1. Il Presidente (primus inter pares) rappresenta il Circolo verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività del Circolo. È rieleggibile illimitatamente. Dirige l’Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.
  2. Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Comitato.
  3. Il Segretario tiene la corrispondenza, redige il verbale, riscuote le tasse sociali in collaborazione con il Cassiere ed è responsabile dell'archivio. Entro l'Assemblea ordinaria il Segretario dovrà compilare una lista dettagliata di tutti i soci.
  4. Il Cassiere amministra il patrimonio sociale, tiene la contabilità. Il Cassiere è tenuto, alla fine del semestre, a chiudere i conti e a presentare una relazione scritta.
  5. Il Responsabile Comunicazioni è tenuto a gestire ed aggiornare l’Organo ufficiale.
  6. I Consiglieri aiutano gli altri membri del Comitato nello svolgimento delle loro funzioni.
  7. Ogni membro del Comitato è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e ad istruirlo diligentemente.

Articolo 15: Revisori dei conti

  1. I revisori dei conti sono due, affiancati da un supplente che subentra in caso di impedimento di uno dei revisori.
  2. La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.
  3. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge.
  4. L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.
  5. La responsabilità del Comitato uscente termina con tale approvazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

 

Articolo 16: Impegni e debiti

 

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti del Circolo. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio del Circolo.

 

Articolo 17: Organo ufficiale

 

Il Circolo ha un suo Organo ufficiale: la pagina internet www.giovanigiuristi.ch. Esso è aggiornato correntemente e funge da albo sociale.

 

Articolo 18: Revisione degli statuti

 

Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Comitato. Tali proposte vengono accettate se firmate da un socio e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

 

Articolo 19: Scioglimento

 

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci sono ridotti al solo Comitato. In questo caso i fondi e i materiali sociali vengono consegnati all’Associazione degli studenti ticinesi a Zurigo (ASTAZ).

 

Articolo 20: Entrata in vigore degli statuti

 

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea costituente del Circolo Giovani Giuristi in Zurigo riunitasi martedì 9 gennaio 2007 presso il pub Nelson di Zurigo, entra immediatamente in vigore, abrogando ogni altra disposizione statutaria.

 

 

 

Zurigo, 9 gennaio 2007